Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr., Cass., sentenza n. 3676/2007), il requisito dell’autonoma organizzazione dell’attività di lavoro autonomo, da cui scaturisce la soggettività passiva dell’Irap, sussiste tutte le volte in cui il contribuente:

– sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
– impieghi beni strumentali eccedenti, secondo la comune esperienza, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione;
– oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (presenza di dipendenti, collaboratori o soggetti esterni con partita Iva che apportino in modo continuativo un contributo nello svolgimento di incombenze tipiche dell’attività).

I medesimi principi sono poi stati estesi anche alle imprese individuali, mentre si considerano sempre soggetti a Irap gli imponibili prodotti dalle società commerciali e dagli enti collettivi per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, come gli studi associati (cfr., Cass., sentenza n. 7291/2016).

Nella tabella che segue indichiamo le più recenti evoluzioni della Cassazione.

Ammontare dei compensi percepiti Cassazione n. 547/2016 e n. 4929/2012

L’ammontare dei compensi percepiti da un lavoratore autonomo è di per sé irrilevante ai fini della soggettività passiva. Pertanto, in mancanza degli altri elementi non si deve versare il tributo.

No Irap
Compensi erogati (con fattura) a soggetti terzi Cassazione n. 20610/2016

Eventuali compensi corrisposti a terzi soggetti non inseriti nella struttura organizzativa e in modo non continuativo non configurano autonoma organizzazione

No Irap
Compensi corrisposti ad altro medico per le sostituzioni Cassazione n. 18730/2016

Il fatto che un medico corrisponda compensi ad un collega che effettui le sostituzioni nel periodo di ferie o di malattia non configura autonoma organizzazione

No Irap
Ammessa la presenza di un dipendente esecutivo Cassazione SS.UU. n. 9451/2016

La presenza di un solo dipendente che svolga funzioni meramente esecutive non configura autonoma organizzazione (tipico caso il medico o l’avvocato con la segretaria)

No Irap
Ingente valore di beni strumentali Cassazione n. 17671/2016

Il valore elevato dei beni strumentali non determina automaticamente l’assoggettamento a Irap, se tali beni risultano indispensabili per lo svolgimento dell’attività

No Irap
Presenza di collaboratore familiare

(caso dubbio)

Cassazione n. 12616/2016, n. 22628/2014, n. 1537/2014, n. 10777/2013

La presenza di collaboratore familiare determina automaticamente l’assoggettamento a Irap

Cassazione n. 17429/2016

La presenza di collaboratore familiare determina l’assoggettamento a Irap solo se le funzioni svolte da detto collaboratore eccedono quelle di un dipendente che svolge funzioni di supporto o meramente esecutive

Da verificare caso per caso
Compensi per cariche di amministratore e sindaco di società Cassazione n. 19327/2016

Ove il professionista appartenga ad uno studio associato ma svolga i predetti incarichi in modo autonomo con propria partita Iva, non risulta dovuta l’Irap con la posizione individuale, ovviamente in assenza degli altri elementi

Cassazione n. 3434/2012

Ove un professionista svolga, con autonoma organizzazione, attività professionali ordinarie e attività relative ad incarichi per consigli di amministrazione e collegi sindacali, può non pagare Irap sui compensi relativi a tali ultime funzioni, solo qualora sia in grado di dimostrare che le medesime sono svolte senza avvalersi dell’apporto della struttura e si possano scorporare rispetto agli altri compensi

Da verificare caso per caso

 

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