Euroconference

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Tra le varie misure adottate dal D.L. 18/2020, con specifico riferimento al processo tributario, l’articolo 83, comma 1 prevede, innanzitutto, il rinvio d’ufficio delle udienze a data successiva al 15 aprile.

Appare evidente come la disposizione citata, giustamente, non operi alcuna distinzione tra trattazione in camera di consiglio (come quella di sospensione dell’esecuzione dell’atto) e discussione in pubblica udienza (è il caso dell’udienza di discussione, ove vi sia apposita istanza di parte).

Il comma 2 del medesimo articolo dispone, poi, la sospensione del decorso dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile.

Ne deriva che, se il termine ha già iniziato a decorrere prima del 9 marzo, il medesimo resta sospeso nel suddetto periodo di sospensione e ricomincia a decorrere al 16 aprile. Invece, se il termine inizia a decorrere durante il periodo di sospensione sopra indicato, l’inizio è differito al 16 aprile.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata