Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice Doganale dell’Unione (CDU), si registrano due importanti novità in materia di accertamento doganale.

Contraddittorio preventivo
La prima novità è rappresentata dalla obbligatorietà del contraddittorio preventivo in tema di tributi armonizzati (IVA, dogane e accise), con riferimento ai quali trova applicazione, oltre al diritto nazionale, anche il diritto dell’Unione europea, che stabilisce tale obbligo in via generale.

L’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea stabilisce infatti che “1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione. 2. Tale diritto comprende in particolare: il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio”.

Ma non solo. L’art. 22, comma 6 del CDU, dispone parimenti che “prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, le autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione al richiedente, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista entro un dato termine a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve la comunicazione o si ritiene l’abbia ricevuta. Dopo la scadenza di detto termine, la decisione è notificata nella debita forma al richiedente”.

Pertanto, ne deriva che, in tema di tributi armonizzati, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta, in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato e che l’opposizione di dette ragioni si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto.

Prescrizione
La seconda novità riguarda invece il termine di prescrizione previsto per l’emissione di un avviso di rettifica dell’accertamento, nel caso in cui l’operazione di importazione si qualifichi congiuntamente fonte della obbligazione doganale e fatto rilevante sotto l’aspetto penale.

In passato, qualora la notizia di reato (c.d. notitia criminis) non fosse stata trasmessa alla Procura della Repubblica entro tre anni dall’operazione, il successivo accertamento doganale doveva ritenersi illegittimo. Oggi, invece, l’art. 103, comma 2 del CDU, prevede che “quando l’obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 è esteso a minimo cinque anni e massimo dieci anni conformemente al diritto nazionale”.

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