
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di contenzioso tributario, l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato possono essere prodotti anche successivamente al deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria territorialmente competente, ovvero su impulso del giudice tributario, giacché la sanzione processuale della inammissibilità stabilita dall’articolo 22 D.Lgs. 546/1992 concerne il mancato deposito dei soli atti e documenti previsti dal primo comma dell’articolo citato, e non di quelli contemplati dal quarto comma. È questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 13817 del 31.05.2018.
La vicenda trae origine dalla impugnazione di un avviso di accertamento, che non veniva depositato, in sede di costituzione in giudizio, unitamente al ricorso introduttivo da parte del contribuente. Sulla base della rilevata incompleta produzione dell’atto impositivo impugnato, i giudici di prime cure rigettavano il ricorso introduttivo dichiarandolo inammissibile. Tale reiezione era, poi, confermata anche dai giudici del gravame, benché nello stesso grado di giudizio fosse stata prodotta una copia dell’atto, in ossequio alla facoltà concessa dall’articolo 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992.
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