
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Il nuovo Codice Doganale dell’Unione (CDU), entrato in vigore il 30 ottobre 2013 e divenuto applicabile a partire dal 1° maggio 2016, ha considerevolmente ampliato la disciplina in materia di operatore economico autorizzato (AEO), precedentemente contenuta nell’articolo 5-bis Regolamento 2913/1992 (CDC).
In particolare, il nuovo CDU (Regolamento UE 952/2013) prevede 2 tipi di autorizzazione AEO (AEO-semplificazioni doganali “AEO-C” e AEO-sicurezza “AEO-S”), le quali sono cumulabili ex articolo 38, par. 3, CDU, non precludendo il possesso di un tipo di autorizzazione l’acquisizione anche dell’altra.
Appaiono molto interessanti i nuovi orientamenti AEO pubblicati in data 11 marzo 2016 dalla DG Taxud della Commissione Europea con documento TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6, che, pur non costituendo un atto giuridicamente vincolante, rappresenta uno strumento interpretativo della normativa europea che fornisce ulteriori chiarimenti relativi alle modalità di presentazione delle domande ed alla gestione dell’intero procedimento di acquisizione dello status.
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