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Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In tema di processo tributario, l’errata statuizione sulle spese di lite, derivante dalla condanna al pagamento di quest’ultime in favore della stessa parte soccombente, non determina un contrasto insanabile tra la formulazione letterale del dispositivo e la pronuncia adottata in motivazione, non incidendo sulla idoneità del provvedimento, nella totalità delle sue componenti, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione, con la conseguenza che la medesima può essere emendata nella forma della procedura per correzione di errore materiale. È questo l’interessante principio enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15315 del 12.06.2018.

La vicenda trae origine dalla proposizione di un ricorso avverso una cartella di pagamento relativa ad Ici, che veniva accolto dalla competente Commissione tributaria provinciale. L’Ente locale interessato proponeva ricorso in appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, che ne dichiarava l’inammissibilità per violazione dell’articolo 52 D.Lgs. 546/1992 vigente ratione temporis, stante il mancato deposito di copia dell’atto di appello presso la segreteria del giudice di prime cure.

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