
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Lo scorso 31 maggio la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un interessante documento che analizza il nuovo criterio valevole ai fini dell’individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Come noto, l’articolo 167, comma 4, del Tuir, così come modificato dalla Legge 208/2015, dispone che “I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia”.
In conseguenza di tale modifica, ne è derivato, da un lato, l’abbandono del sistema di elencazione tassativa del Paesi black list e, dall’altro, l’inserimento di un criterio “automatico” stabilito ex lege, che consiste nella presenza nello Stato di residenza o di localizzazione della società controllata o partecipata di un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.
Premesso che tale previsione comporterà un aggravio per le imprese, poiché esse saranno tenute ad un continuo monitoraggio degli ordinamenti tributari esteri, il documento pone due ordini di questioni:
- in primo luogo, occorre chiarire cosa si debba intendere con la locuzione “livello nominale di tassazione”, atteso che il termine “nominale” non era stato mai utilizzato per regolare la fattispecie. Sul tema viene precisato che “il livello nominale di tassazione, per quanto riguarda il regime fiscale generale di uno Stato, debba farsi coincidere con l’aliquota nominale di imposizione societaria; per quanto riguarda i regimi fiscali speciali, soccorre la Circolare 207/E-237953 del 16 novembre 2000 nella quale l’Agenzia delle Entrate precisò che oltre alle aliquote nominali rilevano anche quelle “regole di formazione della base imponibile notevolmente difformi, con la conseguenza che la tassazione risulta di fatto sensibilmente inferiore”. Poi bisogna capire quali siano le imposte da includere nel calcolo del livello nominale di tassazione. A parere della Fondazione, per ragioni di ordine sistematico, sarebbe preferibile il riferimento alla sola Ires, escludendo invece l’Irap.
- in secondo luogo, bisogna individuare le discipline contenute nel Tuir – oltre a quella sulle CFC – alle quali risulta applicabile il nuovo criterio di identificazione dei Paesi a fiscalità privilegiata. Il dato può essere tratto direttamente dal disposto normativo della Legge 208/2015, che all’art. 1, comma 143, ne estende l’ambito applicativo alle seguenti fattispecie:
1. concorso integrale alla formazione del reddito imponibile degli utili da partecipazione provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato ex articolo 47, comma 4 del Tuir;
2. concorso integrale alla formazione del reddito imponibile delle plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni, titoli e strumenti finanziari emessi da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ex articolo 68, comma 4, del Tuir;
3. requisito della residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a fiscalità privilegiata ai fini dell’applicabilità del regime della participation exemption ex articolo 87, comma 1, lett. c), del Tuir;
4. regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti ex articolo 168, comma 3, del Tuir.
Infine, si rileva che la novella apportata dalla Legge di Stabilità 2016 produrrà i suoi effetti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e, quindi, risulterà applicabile per la prima volta nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2017.
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