Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario

Le piattaforme petrolifere scontano l’IMU in quanto strutture stabilmente infisse nel fondo del mare territoriale e soggetto passivo dell’imposta è il concessionario. E’ questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 24 febbraio 2016, n. 3618, che risolve una questione ancora molto controversa. Ciò in virtù di quanto previsto dall’art.1, comma 2 del D.Lgs. 504/92, secondo cui il presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.

Secondo la Suprema Corte, quindi, tutti i fabbricati siti nel territorio dello Stato sono imponibili, a prescindere dalla iscrizione in catasto, poiché quest’ultima non può certamente considerarsi “condicio sine qua non” ai fini impositivi in mancanza di una correlazione tra imponibilità e “accatastabilità” (contrariamente a quanto affermato dai Giudici di merito, i quali ne escludevano l’imponibilità in quanto non iscrivibili in catasto, non essendo le piattaforme un naturale prolungamento delle terre emerse).

Ma non solo. Evidenziano ancora i Giudici di Piazza Cavour che gli artt. 1 e 4 del RDL 652/39 stabiliscono comunque che devono essere accatastati tutti i fabbricati, comprese le costruzioni sospese o galleggianti “stabilmente assicurate al suolo”.
Infine, la Cassazione, ritenendo esistente una potestà impositiva degli Enti locali sino a 12 miglia marine del mare territoriale, precisa che le strutture stabilmente infisse nel fondo del mare territoriale sono soggette ad ICI/IMU, soggetto passivo dell’imposta è il concessionario e l’imposta colpisce il valore dell’immobile utilizzato per la produzione del reddito.

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