
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Come ormai noto, l’articolo 6 D.L. 119/2018, convertito con L. 136/2018, ha disciplinato la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, nell’intento di deflazione il carico giudiziario e perseguire l’obiettivo della “pace fiscale”.
In particolare, l’articolo 6, comma 16, del decreto citato estende l’istituto anche agli enti locali, statuendo che: «Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019 (cadendo di domenica, il termine è stato prorogato al 1° aprile 2019, n.d.r.) con le forme previste per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente».
Ciò posto, l’estensione dell’istituto deflattivo agli enti locali non è agevole, in quanto la sua applicazione posteriore potrebbe entrare in conflitto con alcuni termini processuali, non suscettibili di deroga per via regolamentare.
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